Regolamento›Capo III
Art. 41
In vigore dal 23 nov 1911
Negli esami di ammissione ed in quelli di promozione, i punti sono assegnati con le norme seguenti:
a) per ciascuna prova scritta e per la prova orale ciascun commissario dispone di dieci punti, a cominciare dall'uno; non è consentito l'uso di frazioni.
I punti dei singoli esaminatori vengono sommati insieme per formare il punto complessivo della prova;
b) nei concorsi di ammissione e negli esami di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono conseguire almeno sette decimi del numero complessivo dei punti;
c) nei concorsi per merito distinto per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi del numero complessivo dei punti;
d) nei suddetti concorsi per merito distinto sono parimente ammessi all'esame orale, per gli effetti di cui all' del presente regolamento, coloro che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Per conseguire la dichiarazione di idoneità essi debbono pure riportare almeno sette decimi nella prova orale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-41