Regolamento›Capo III
Art. 39
In vigore dal 23 nov 1911
I programmi degli esami di ammissione sono determinati di volta in volta dal ministro, col decreto che indice il concorso, udita la Giunta del Consiglio.
Gli esami di promozione versano sui programmi allegati al presente regolamento (tabelle F a I). I programmi stessi possono essere modificati, prima che sieno indetti gli esami, con decreto del ministro, ai sensi dell' del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756.
Nei giorni stabiliti per le prove scritte, sia negli esami di ammissione, sia in quelli di promozione, la commissione riunita presceglie e formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni contenute negli del regolamento generale suindicato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-39