RegolamentoTitolo I

Art. 15

In vigore dal 23 nov 1911
Se nei casi previsti dai precedenti la legge consenta l'iscrizione nei ruoli del personale degli archivi di Stato di impiegati provenienti dalle provincie o dai comuni cui già appartenevano gli archivi trasformati in archivi di Stato la classificazione degl'impiegati stessi sarà fatta dal ministro previo parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, tenuto conto dei titoli posseduti e dello stipendio e dei proventi od assegni di cui i predetti impiegati fruiscono. Essi saranno collocati nelle rispettive classi dopo tutti quelli che già vi appartengono. Ove la legge non disponga altrimenti, gl' impiegati degli archivi provinciali non potranno essere assunti in servizio dello Stato se non quando siano in possesso di regolare nomina fatta con le norme stabilite dal R. decreto 25 gennaio 1863, n. 1141, ovvero con quelle prescritte dal titolo 5 del presente regolamento per tutti quelli assunti in servizio posteriormente alla pubblicazione del regolamento stesso. È fatta, però, eccezione per gli impiegati addetti agli archivi provinciali anteriormente al 31 dicembre 1901. Approvata per legge la variazione ai ruoli organici, potranno essere con decreto Reale modificate le tabelle A e B, allegati 1 e 2 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-15

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