Regolamento›Capo IV
Art. 50
In vigore dal 23 nov 1911
Oltre quanto è disposto dall' del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, agli impiegati di archivio è vietato:
essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;
eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini d'indole nobiliare, araldica o genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti;
portare fuori d'ufficio o segregare nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti di appartenenza dell'archivio; nonché darne notizia a chicchessia in modo diverso da quello prescritto dai regolamenti;
alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o instituire arbitrari riordinamenti in opposizione all';
ricevere in ufficio visite di persone estranee, potendo, soltanto per giuste cause, ottenere il permesso di conferire con le medesime nella sala a ciò assegnata;
attendere a studi particolari su materiale archivistico, intendano o no farne oggetto di pubblicazione, senza speciale autorizzazione della direzione.
Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque sottrazione, dispersione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-50