RegolamentoCapo IV

Art. 48

In vigore dal 23 nov 1911
L'orario di servizio per gli impiegati è di sette ore per giorno, meno le domeniche e le feste legali. Se il sopraintendente o direttore creda che il servizio esiga opera maggiore, gli impiegati sono tenuti a prestarla. Nessun impiegato, senza licenza della direzione, può assentarsi dall'ufficio durante le ore di servizio, nè rimanervi oltre l'ora fissata per la chiusura dell'archivio. Se per malattia o per altra causa l'impiegato non possa recarsi all'ufficio, deve avvisarne la direzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 48 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo