Art. 48
RegolamentoCapo IV

Art. 48

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In vigore dal 23 nov 1911
L'orario di servizio per gli impiegati è di sette ore per giorno, meno le domeniche e le feste legali. Se il sopraintendente o direttore creda che il servizio esiga opera maggiore, gli impiegati sono tenuti a prestarla. Nessun impiegato, senza licenza della direzione, può assentarsi dall'ufficio durante le ore di servizio, nè rimanervi oltre l'ora fissata per la chiusura dell'archivio. Se per malattia o per altra causa l'impiegato non possa recarsi all'ufficio, deve avvisarne la direzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-48