Regolamento›Capo IV
Art. 54
In vigore dal 9 nov 1929
È attribuita ai soprintendenti o direttori d'archivio la facoltà di infliggere le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio nei casi e modi previsti dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti degli archivi di Stato saranno osservate le norme stabilite nel capo IX, e seguenti, del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-54