RegolamentoCapo IV

Art. 54

In vigore dal 9 nov 1929
È attribuita ai soprintendenti o direttori d'archivio la facoltà di infliggere le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio nei casi e modi previsti dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati ed agenti degli archivi di Stato saranno osservate le norme stabilite nel capo IX, e seguenti, del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-54

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Art. 54 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo