RegolamentoCapo IV

Art. 57

In vigore dal 23 nov 1911
Le disposizioni sullo stato degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'intorno sono applicabili agl'impiegati d'archivio in tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente regolamento.
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Art. 57 Che approva l'annesso regolamento per gli archivi di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo