Statuto›Capo V
Art. 24
In vigore dal 23 feb 1911
Possono tenersi riunioni locali, provinciali, regionali o coloniali, per iniziativa di uno o più Comitati provinciali o coloniali, con l'approvazione del Comitato centrale, di concerto col quale se ne determinano le modalità e i limiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-24