Statuto›Capo III
Art. 19
In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati e Sottocomitati locali provvedono alle loro spese per le attività risultanti dal contributo degli «Amici dell' educazione fisica», da sussidi di enti Pubblici e da altri eventuali proventi.
Per il servizio di cassa, per la gestione economica e per l'amministrazione interna e di segreteria, i Comitati locali provvedono nel modo che reputano più opportuno e mediante norme di cui devono dare comunicazione al Comitato centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-19