StatutoCapo III

Art. 19

In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati e Sottocomitati locali provvedono alle loro spese per le attività risultanti dal contributo degli «Amici dell' educazione fisica», da sussidi di enti Pubblici e da altri eventuali proventi. Per il servizio di cassa, per la gestione economica e per l'amministrazione interna e di segreteria, i Comitati locali provvedono nel modo che reputano più opportuno e mediante norme di cui devono dare comunicazione al Comitato centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-19

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Art. 19 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo