Statuto›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 23 feb 1911
I componenti del Comitato centrale e dei Comitati locali durano in ufficio per un biennio.
I membri elettivi si rinnovano per metà ogni anno, il primo anno mediante sorteggio, e negli anni successivi secondo l'anzianità. Gli uscenti possono essere rieletti.
I delegati, tanto in seno al Comitato centrale, quanto di questo in seno ai Comitati provinciali e coloniali, scadono annualmente e possono essere confermati.
Se ne presume la conferma ove nel mese successivo alla scadenza del loro incarico non vengano surrogati.
Non si può appartenere contemporaneamente al Comitato centrale e ai Comitati e Sottocomitati locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-20