StatutoCapo IV

Art. 20

In vigore dal 23 feb 1911
I componenti del Comitato centrale e dei Comitati locali durano in ufficio per un biennio. I membri elettivi si rinnovano per metà ogni anno, il primo anno mediante sorteggio, e negli anni successivi secondo l'anzianità. Gli uscenti possono essere rieletti. I delegati, tanto in seno al Comitato centrale, quanto di questo in seno ai Comitati provinciali e coloniali, scadono annualmente e possono essere confermati. Se ne presume la conferma ove nel mese successivo alla scadenza del loro incarico non vengano surrogati. Non si può appartenere contemporaneamente al Comitato centrale e ai Comitati e Sottocomitati locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-20

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