StatutoCapo IV

Art. 21

In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale e i Comitati provinciali e coloniali possono nominare membri onorari e Comitati di patronato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-21

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Art. 21 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo