StatutoCapo IV

Art. 22

In vigore dal 23 feb 1911
Non meno della metà dei residui attivi che risultassero annualmente in bilancio, è destinata all'accrescimento del fondo patrimoniale. Per quanto riguarda i Comitati locali, la misura di tale quota, nel limite suddetto, è sottoposta all'approvazione del Comitato centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-22

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Art. 22 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo