StatutoCapo III

Art. 18

In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati provinciali e coloniali nella loro opera di organizzazione e di propaganda, devono tenersi in assidua corrispondenza col Comitato centrale, seguirne le norme e le istruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-18

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Art. 18 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo