Statuto›Capo III
Art. 18
18 / 29In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati provinciali e coloniali nella loro opera di organizzazione e di propaganda, devono tenersi in assidua corrispondenza col Comitato centrale, seguirne le norme e le istruzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-18