Art. 18
StatutoCapo III

Art. 18

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In vigore dal 23 feb 1911
I Comitati provinciali e coloniali nella loro opera di organizzazione e di propaganda, devono tenersi in assidua corrispondenza col Comitato centrale, seguirne le norme e le istruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-18