Art. 22
StatutoCapo IV

Art. 22

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In vigore dal 23 feb 1911
Non meno della metà dei residui attivi che risultassero annualmente in bilancio, è destinata all'accrescimento del fondo patrimoniale. Per quanto riguarda i Comitati locali, la misura di tale quota, nel limite suddetto, è sottoposta all'approvazione del Comitato centrale.
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