Statuto›Capo V
Art. 29
In vigore dal 23 feb 1911
In caso di scioglimento dell'Istituto, il suo patrimonio andrà a favore di quell' istituzione che in tale epoca sia in grado di proseguirne l'opera e si trovi costituita in ente morale.
Scioglimento e devoluzione richiedono il voto di due terzi dei componenti il Comitato centrale.
Visto, d' ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
Credaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-29