Art. 1

In vigore dal 23 feb 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Veduta la istanza 22 giugno 1910 per erezione in ente morale dell'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia; Considerato che il patrimonio di L. 6000, appartenente al detto Istituto è sufficiente al raggiungimento degli scopi dell'Istituto stesso; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: L'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Il detto Istituto sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1910. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, Il guardasigilli: Fani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo