Art. 29
StatutoCapo V

Art. 29

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In vigore dal 23 feb 1911
In caso di scioglimento dell'Istituto, il suo patrimonio andrà a favore di quell' istituzione che in tale epoca sia in grado di proseguirne l'opera e si trovi costituita in ente morale. Scioglimento e devoluzione richiedono il voto di due terzi dei componenti il Comitato centrale. Visto, d' ordine di Sua Maestà: Il ministro della pubblica istruzione Credaro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-29