Art. 24
StatutoCapo V

Art. 24

24 / 29
In vigore dal 23 feb 1911
Possono tenersi riunioni locali, provinciali, regionali o coloniali, per iniziativa di uno o più Comitati provinciali o coloniali, con l'approvazione del Comitato centrale, di concerto col quale se ne determinano le modalità e i limiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-24