Statuto

Art. 16

In vigore dal 26 ago 1910
Il direttore può essere scelto dal Consiglio di amministrazione, fra i componenti il corpo insegnante o fuori di esso. Il direttore: a) ha la direzione tecnica e didattica dell'Istituto; ne cura il buon andamento e vigila il sollecito disbrigo delle funzioni spettanti ad ogni suo organo; b) convoca e presiede il Consiglio didattico; c) rappresenta l'Istituto nei suoi rapporti col pubblico; d) coadiuva il presidente nella esecuzione dei deliberati del Consiglio d'amministrazione; e) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel termine stabilito dall', comma 3°, nonché un rendiconto dove viene riassunta l'opera dell'Istituto; f) ha sotto la sua dipendenza tutto il personale dell'Istituto; g) ha in consegna i locali e quanto appartiene all'Istituto; cura che siano tenuti al corrente gli inventari ed i libri computistici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-16

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