Statuto
Art. 20
In vigore dal 26 ago 1910
Gli insegnanti della scuola riuniti costituiscono il Consiglio didattico, che è presieduto dal direttore dell'Istituto.
Al Consiglio spetta:
a) di dar parere al Consiglio di amministrazione sul valore dei titoli di ammissione al corso di insegnamento, tanto per gli alunni effettivi quanto per gli uditori;
b) di provvedere a quanto riflette il buon andamento didattico dell'Istituto;
c) di vigilare che il regolamento interno venga scrupolosamente applicato;
d) di proporre al Consiglio di amministrazione modificazioni al regolamento stesso e tutti quei provvedimenti che possono agevolare il raggiungimento delle finalità a cui tende il corso di insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-20