Statuto

Art. 20

In vigore dal 26 ago 1910
Gli insegnanti della scuola riuniti costituiscono il Consiglio didattico, che è presieduto dal direttore dell'Istituto. Al Consiglio spetta: a) di dar parere al Consiglio di amministrazione sul valore dei titoli di ammissione al corso di insegnamento, tanto per gli alunni effettivi quanto per gli uditori; b) di provvedere a quanto riflette il buon andamento didattico dell'Istituto; c) di vigilare che il regolamento interno venga scrupolosamente applicato; d) di proporre al Consiglio di amministrazione modificazioni al regolamento stesso e tutti quei provvedimenti che possono agevolare il raggiungimento delle finalità a cui tende il corso di insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-20

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