Statuto
Art. 22
In vigore dal 26 ago 1910
Gli alunni effettivi che abbiano frequentato i corsi scolastici con assiduità e profitto e superato felicemente le prove finali, riceveranno un diploma di licenza, e gli uditori un certificato di frequenza e profitto
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-22