Statuto

Art. 26

In vigore dal 26 ago 1910
Nei terreni e nelle serre si coltivano piante coloniali a scopo didattico; appositi semenzai e vivai permettono la distribuzione di piante agrarie, a titolo di esperimento, ai nostri connazionali residenti nelle colonie, e la fornitura agli uffici agrari ed ai privati. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio Raineri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-26

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