Statuto
Art. 18
In vigore dal 26 ago 1910
I professori possono essere effettivi od incaricati. Essi sono nominati dal Consiglio d'amministrazione; gli effettivi su concorso dopo un triennio di prova, mentre gli incaricati durano in ufficio per un anno scolastico, scaduto il quale possono essere riconfermati anno per anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-18