Statuto

Art. 15

In vigore dal 26 ago 1910
Sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio didattico, di riunire due o più insegnamenti in uno solo, quando lo ritenga opportuno, ovvero di istituire stabilmente o temporaneamente insegnamenti complementari di materie affini all'agricoltura coloniale o di altre lingue, quando ne sia dimostrata la necessità. Sarà pure in facoltà del Consiglio di amministrazione di invitare a tenere delle conferenze, o serie di conferenze, esploratori, agricoltori e commercianti che abbiano visitato paesi extra europei.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-15

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