Statuto
Art. 10
In vigore dal 26 ago 1910
Spetta al Consiglio:
1° di nominare il direttore ed il vice direttore dell'Istituto;
2° di provvedere al regolamento interno;
3° di approvare i bilanci preventivi due mesi innanzi la chiusura dell'anno finanziario ed i conti consuntivi entro tre mesi da questo termine;
4° di deliberare sulle spese straordinarie;
5° di provvedere alla nomina e conferma, remozione o licenziamento del personale insegnante, tecnico ed assistente, nonché di quello di segreteria e di servizio, le cui attribuzioni saranno determinate da norme contenute nel regolamento interno, e stabilirne i relativi compensi;
6° di autorizzare il presidente a rappresentarlo in giudizio;
7° di stabilire le modalità del corso di insegnamento, determinare le tasse scolastiche, e giudicare l'equipollenza dei titoli per l'ammissione al corso stesso;
8° di vigilare al buon funzionamento dell'Istituto a norma dei disposti dell'º;
9° di prendere in esame le proposte del Consiglio didattico e del direttore;
10° di presentare ogni anno agli enti che sussidiano l'Istituto una relazione sull'andamento finanziario, didattico e morale dell'Istituto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-10