Statuto

Art. 10

In vigore dal 26 ago 1910
Spetta al Consiglio: 1° di nominare il direttore ed il vice direttore dell'Istituto; 2° di provvedere al regolamento interno; 3° di approvare i bilanci preventivi due mesi innanzi la chiusura dell'anno finanziario ed i conti consuntivi entro tre mesi da questo termine; 4° di deliberare sulle spese straordinarie; 5° di provvedere alla nomina e conferma, remozione o licenziamento del personale insegnante, tecnico ed assistente, nonché di quello di segreteria e di servizio, le cui attribuzioni saranno determinate da norme contenute nel regolamento interno, e stabilirne i relativi compensi; 6° di autorizzare il presidente a rappresentarlo in giudizio; 7° di stabilire le modalità del corso di insegnamento, determinare le tasse scolastiche, e giudicare l'equipollenza dei titoli per l'ammissione al corso stesso; 8° di vigilare al buon funzionamento dell'Istituto a norma dei disposti dell'º; 9° di prendere in esame le proposte del Consiglio didattico e del direttore; 10° di presentare ogni anno agli enti che sussidiano l'Istituto una relazione sull'andamento finanziario, didattico e morale dell'Istituto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo