Statuto
Art. 9
In vigore dal 26 ago 1910
Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non interviene all'adunanza la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-9