Statuto

Art. 11

In vigore dal 26 ago 1910
Le attribuzioni del presidente o di chi lo sostituisce sono: 1° di convocare e presiedere le adunanze e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese; 2° di sorvegliare l'andamento degli affari, di rappresentare in giudizio il Consiglio, e stipulare in suo nome i contratti da esso deliberati; 3° di vigilare la perfetta tenuta della contabilità della cassa; 4° di prendere tutti i provvedimenti di urgenza, ancorchè di competenza del Consiglio d'amministrazione, salvo ad informarlo alla prima seduta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-11

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