Statuto

Art. 4

In vigore dal 26 ago 1910
L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto: a) di due rappresentanti del comune di Firenze; b) di un rappresentante del Commissariato dell'emigrazione; c) di un rappresentante del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze; d) del presidente della sezione fiorentina dell'Istituto coloniale italiano; e) di un rappresentante di ciascuno degli enti che contribuiscono al mantenimento dell'Istituto, con una quota fissa annua non inferiore a L. 1000; f) del direttore dell'Istituto stesso. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-4

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