Statuto
Art. 4
4 / 26In vigore dal 26 ago 1910
L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto:
a) di due rappresentanti del comune di Firenze;
b) di un rappresentante del Commissariato dell'emigrazione;
c) di un rappresentante del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;
d) del presidente della sezione fiorentina dell'Istituto coloniale italiano;
e) di un rappresentante di ciascuno degli enti che contribuiscono al mantenimento dell'Istituto, con una quota fissa annua non inferiore a L. 1000;
f) del direttore dell'Istituto stesso.
I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-4