Statuto

Art. 19

In vigore dal 26 ago 1910
I professori effettivi, oltre le cure dell'insegnamento, hanno la direzione dei laboratori che vengono loro affidati, vegliano al disbrigo sollecito delle pratiche di loro speciale competenza, e collaborano, ciascuno nel proprio campo, alle pubblicazioni dell'Istituto; essi sono coadiuvati da quel numero di assistenti che il progresso dell'Istituto renderà necessario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-19

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