Art. 22
Statuto

Art. 22

22 / 26
In vigore dal 26 ago 1910
Gli alunni effettivi che abbiano frequentato i corsi scolastici con assiduità e profitto e superato felicemente le prove finali, riceveranno un diploma di licenza, e gli uditori un certificato di frequenza e profitto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-26;251#art-s-22