Testo unico
Art. 18
Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
In vigore dal 15 ott 1910
Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.
Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.
In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli a 15 della presente legge.
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