Testo unico
Art. 22
Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
In vigore dal 15 ott 1910
Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-22