Testo unico

Art. 13

Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.

In vigore dal 15 ott 1910
Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito. So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. Le anticipazioni saranno ammesse se fatto in conformità della consuetudine locale o provate nei modi di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-13

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