Testo unico
Art. 8
Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.
In vigore dal 15 ott 1910
L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-8