Testo unico
Art. 4
Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797.
In vigore dal 15 ott 1910
Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.
Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-4