Testo unico

Art. 5

Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797.

In vigore dal 15 ott 1910
Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall' per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli , l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-5

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