Testo unico
Art. 15
Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797.
In vigore dal 15 ott 1910
Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciere designati nell' hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-15