Testo unico

Art. 15

Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797.

In vigore dal 15 ott 1910
Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciere designati nell' hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-15

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