Testo unico
Art. 14
Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.
In vigore dal 15 ott 1910
Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-14