Testo unico

Art. 16

Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui all' della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-16

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