Regolamento›Capo II
Art. 163
In vigore dal 26 mag 1908
Prima di deliberare la dispensa, il Comune deve preavvisare il maestro interessato comunicandogli copia dei verbali di visita o dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.
L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.
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