Regolamento›Capo II
Art. 158
In vigore dal 26 mag 1908
Nel triennio di prova di cui all', comma 1° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, è computato il tempo durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purchè il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non è invece computato il tempo passato in aspettativa o durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio per effetto di sospensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-158