RegolamentoTitolo IIICapo -

Art. 154

In vigore dal 26 mag 1908
L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell', comma 5° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-154

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 154 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo