Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 154
In vigore dal 26 mag 1908
L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell', comma 5° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-154