Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 156
In vigore dal 26 mag 1908
Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, può essere accordato ai supplenti od aggiunti, nè a quelli di altri Istituti educativi dei Comuni, nei concorsi per i posti vacanti che debbono essere banditi dallo stesso Comune ai termini dell' del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-156