Regolamento›Titolo III›Capo -
Art. 155
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni urbani di 1ª classe assumeranno in servizio, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni.
Il numero di questi supplenti o aggiunti sarà proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole.
Saranno preferiti per ordine di merito coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati eleggibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-155