RegolamentoCapo II

Art. 159

In vigore dal 26 mag 1908
Agli effetti indicati nell' comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il provveditore nel mese di febbraio dell'anno in cui scade il triennio comunica al Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore. Il parere dev'essere motivato e desunto, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti del direttore didattico e dell'ispettore e dai verbali di visita e quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarci la bontà dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole. In caso di difformità di giudizi e semprechè lo creda necessario per poter esprimere il suo parere, il provveditore, autorizzato dal Ministero, procederà ad una ispezione personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-159

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Art. 159 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo