RegolamentoCapo III

Art. 168

In vigore dal 26 mag 1908
Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione e viceversa o da una frazione ad un'altra non può farsi senza il consenso del maestro. Le maestre che furono nominate per le scuole di un Comune, e destinato a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea non possono essere rimosse, senza il loro consenso dalle scuole delle quali hanno il possesso. I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-168

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Art. 168 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo