Regolamento›Capo III
Art. 168
In vigore dal 26 mag 1908
Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione e viceversa o da una frazione ad un'altra non può farsi senza il consenso del maestro.
Le maestre che furono nominate per le scuole di un Comune, e destinato a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea non possono essere rimosse, senza il loro consenso dalle scuole delle quali hanno il possesso.
I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-168