Regolamento›Capo III
Art. 167
In vigore dal 26 mag 1908
Il trasferimento da una scuola ad un'altra, entrambe appartenenti al capoluogo o ad una stessa frazione o borgata è deliberato dalla Giunta municipale col consenso del maestro interessato; quando questo consenso manchi, decide il Consiglio scolastico provinciale, sentiti la Giunta municipale, il R. ispettore scolastico e il maestro interessato.
Le proposte motivate di trasferimento, quando non vi sia il consenso dell'insegnante, devono essere fatte entro il mese di agosto al Consiglio provinciale scolastico, il quale deve decidere prima della apertura delle scuole.
Storico versioni
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